Come gestire i rapporti di lavoro in un’associazione sportiva dilettantistica?

Negli ultimi giorni ci siamo occupati di comprendere in che modo sia possibile costituire un’associazione sportiva dilettantistica per il basket, e quali sono le agevolazioni previste dalla legge sotto il profilo fiscale.

Non tutti sanno, però, che agevolazioni e sgravi riguardano anche il campo del lavoro. Proviamo a comprendere come funziona, cominciando ricordando che le prestazioni di lavoro verso le ASD possono essere sia volontarie, a titolo gratuito, che retribuite.

Il lavoro volontario nelle ASD

In primo luogo, gli associati di una Associazione Sportiva possono espletare la loro attività a titolo gratuito, allo scopo di migliorare le possibilità di raggiungere lo scopo istituzionale dell’associazione stessa. Il fatto che il lavoro sia volontario non significa naturalmente che gli stessi volontari non possano percepire un rimborso delle spese documentate per gli oneri anticipati per conto dell’associazione.

In tal senso, segnaliamo come i rimborsi siano erogabili anche a fronte di una semplice autocertificazione, a patto che non superino l’importo di 10 euro giornalieri o i 150 euro mensili. Inoltre, il fatto che il lavoro sia volontario non equivale nemmeno ad affermare che non debba essere formalmente inquadrato e, naturalmente, assicurato contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato.

Il lavoro retribuito nelle ASD

L’ASD ha anche la possibilità di stringere rapporti di lavoro retribuito sotto diverse forme, come:

  • prestazione sportive e collaborazioni amministrative gestionali
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuata
  • prestazioni di lavoro autonomo occasionale
  • prestazioni accessorie occasionali.

Proviamo a distinguere le diverse fattispecie, pur in brevità.

Le prestazioni di sportivi e le collaborazioni amministrative gestionali

Le prestazione degli sportivi e le collaborazioni amministrative gestionali sono le prestazioni di lavoro che non concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente per importi fino a 10.000 euro. In dichiarazione dei redditi sono dunque considerati come redditi diversi.

Si possono classificare in:

  • compensi
  • premi
  • rimborsi
  • indennità.

Gli importi possono essere erogati in favore di:

  • sportivi non professionisti
  • collaboratori non professionisti che erogano prestazioni di carattere amministrativo gestionale.

In ogni caso, al fine di considerati redditi diversi e, dunque, nei termini di cui sopra, esenti da imposta per importi inferiori a 10.000 euro, occorre necessariamente che:

  • l’ASD sia riconosciuta dal CONI
  • il soggetto che percepisce l’importo non sia uno sportivo professionista
  • nel caso di prestazioni di carattere amministrativo-gestionali, queste non siano rientranti nell’esercizio dell’arte o della professione del prestatore stesso.

Si ricorda inoltre che questi componenti non sono configurabili come redditi soggetti alla gestione separata o assoggettabili all’assicurazione antinfortunistica.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuata

I rapporti di collaborazione coordinata e continuata attivabili all’interno dell’ASD sono equiparabili ai classici rapporti di lavoro definiti CoCoCo, che soddisfano i seguenti requisiti:

  • continuità
  • coordinazione
  • di carattere prevalentemente personale della prestazione di lavoro
  • di assenza di un vincolo di subordinazione.

I contratti in questione sono soggetti all’iscrizione ai fini previdenziali INPS nella sezione della gestione separata.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Il lavoro autonomo occasionale, secondo il Codice Civile, è il lavoro di chi si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Ebbene, se la prestazione rientra in questa definizione, i conseguenti redditi sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto del 20%. Nel caso in cui l’importo annuo delle prestazioni sia superiore a 5.000 euro, è necessario procedere con l’iscrizione alla gestione separata INPS al fine di assolvere all’obbligo contributivo.

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