Qualche giorno fa abbiamo parlato di come costituire un’associazione sportiva dilettantistica per avviare le proprie attività associative di pallacanestro. Ma quante tasse paga una ASD Basket?
Come probabilmente già sai la legge riconosce all’associazionismo sportivo, per i suoi importanti valori sociali, una serie di incentivi e di agevolazioni che renderanno la costituzione di un’associazione sportiva particolarmente conveniente, riducendo il carico impositivo nei confronti dell’ente sportivo, a patto che si rimanga nel solco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), e non delle società professionistiche, commerciali, con scopo di lucro.
La fiscalità delle ASD Basket
Premesso quanto sopra, il regime fiscale delle ASD Basket è regolato da un insieme di norme che inquadrano questa forma giuridica in ente no profit di natura associativa, assoggettando pertanto questa figura agli artt. 143-148 TUIR che prevedono:
- la determinazione della base imponibile secondo le regole IRPEF
- l’assoggettamento a IRES della base imponibile determinata secondo le regole IRPEF
- la presunzione di non commercialità delle attività istituzionali, anche effettuate verso pagamento di specifici corrispettivi in favore degli associati o dei tesserati della federazione sportiva di appartenenza
- l’assolvimento di oneri formali in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte in via residuale dall’ente
- ai fini IVA, l’esclusione dall’ambito dell’applicazione dell’imposta delle prestazioni rese dalle ASD in favore dei propri associati e/o dei tesserati alla federazione di appartenenza.
I regimi fiscali delle ASD Basket
Chiarito quanto sopra, le ASD possono scegliere diversi regimi fiscali, se esistono i presupposti soggettivi e/o oggettivi, scegliendo tra:
- il regime agevolato di cui alla l. n. 398/1991
- l’assunzione della qualifica di ETS (Ente di Terzo Settore) beneficiando così delle agevolazioni che sono previste dal d. lgs. n. 117/2017.
Il regime agevolato della l. n. 398/1991
Il primo regime agevolato è quello della legge n. 398/1991 che prevede una disciplina di particolare favore in termini di snellimento degli oneri formali, riduzione dell’imponibile ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA.
In questo caso è bene però rammentare che l’accesso alle ASD a tale regime agevolato è opzionabile in sede dichiarativa solamente se:
- l’associazione è riconosciuta da parte del CONI con conseguente iscrizione dell’ASD all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. n. 39/2021
- sono stati conseguiti proventi commerciali non superiori a 400.000 euro.
Se ricorrono queste condizioni e l’ASD ha compiuto tale scelta, ai fini delle imposte dirette il reddito da esercizio di attività commerciali sarà determinato in via forfettaria con applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3% e conseguente detassazione IRES e IRAP del 97% dei proventi che derivano da tali attività.
Ai fini IVA, invece:
- si procede al versamento dell’IVA riscossa in rivalsa sulle prestazioni di servizi e/o cessioni di beni effettuate, attraverso una detrazione forfettaria del 50% dell’importo incassato
- si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, dall’emissione delle fatture attive e dalla registrazione di quelle passive.
Tra le altre agevolazioni previste ricordiamo anche la possibilità di non tenere le scritture contabili che sono invece ordinariamente previste per le imprese commerciali e, ancora, la possibilità di non redigere il bilancio di esercizio e emettere scontrini e ricevute fiscali.